società di commercialisti e di revisione contabile
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CONTAX Wirtschaftstreuhandgesel schaft mbH. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesel schaftA-1010 Wien, Seilerstätte 16Tel: +43 (0)1 516 03Fax: +43 (0)1 516 03-20E-Mail:
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Stampato: Aggiornamento 09/2013 Editore: Austrian Business Agency, Opernring 3, A-1010 ViennaDirettore responsabile: René SieglRedazione: Franco Macorattidottore commercialista e revisore contabileOthmar Eberhartdottore commercialista e revisore contabileDisegno: www.creaktiv.biz
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Il presente lavoro deriva dall’esperienza maturata nel corso degli anni ed in particolare modo si pone come obiettivo quello di dare risposta alle domande più frequenti che ci sono state poste da parte di imprenditori e di operatori professionali italiani, con maggiore attenzione agli aspetti fiscali e societari, con cui un soggetto economico deve confrontarsi nel momento in cui decide di insediarsi in Austria. Certamente lo spettro delle problematiche può essere esteso ben al di là delle domande contenute nel presente elaborato, ma quanto qui contenuto rispecchia le domande più frequenti analizzate nel corso della nostra pluriennale assistenza di clientela italiana.
Prima di proseguire si coglie l’occasione per la presentazione dello studio Contax Wirtschaftstreuhand GmbH (www.contax.at). Contax Wirtschaftstreuhand GmbH è una società di dottori commercialisti e revisori contabili e consulenti del lavoro a responsabili-tà limitata, specializzata nell’assistenza di soggetti ed imprenditori italiani operanti nel mercato austriaco.
La specializzazione nell’assistenza di clientela italiana nasce dall’esigenza di offrire ad un partner commerciale di primaria importan-za per il mercato austriaco, quale è l’Italia, prestazioni ad elevato livello professionale nell’ambito della consulenza fiscale, aziendale e di revisione, eliminando ogni barriera linguistica e comunicativa. Barriera che molte volte impedisce la realizzazione di idee impren-ditoriali potenzialmente vincenti.
Un team di oltre 40 persone sotto la guida del socio Franco Macoratti (macoratti@contax.at), dottore commercialista e revisore contabile, e del socio fondatore dello studio Othmar Eberhart (eberhart@contax.at), commercialista e revisore contabile, sono a disposizione per dare risposta e soluzione alle problematiche che possono sorgere per l’operatore economico che si muove nel mercato austriaco. Data la professionalità profusa nell’attività svolta, lo studio gode di notevole riconoscimento oltre che da ordini professio-nali ed imprese italiane, da enti ed istituzioni governative austriache ed italiane. La crescente internazionalizzazione dell’impresa ha spinto lo studio a creare una rete professionale a livello internazionale che ci permette, grazie ai nostri corrispondenti, di coprire con la nostra consulenza un’area geografica che va al di fuori del territorio austriaco.
Qui di seguito elenchiamo in dettaglio i servizi svolti:
• predisposizione di perizie per privati e per il tribunale su
problematiche di tipo fiscale ed aziendale Contabilità
• revisioni straordinarie e di gestione
• gestione di contabilità• analisi dei profitti
• gestione delle ingiunzioni di pagamento
• pianificazione ai fini della ottimizzazione fiscale concernenti
• redazione dei bilanci secondo i principi contabili nazionali e
• consulenza nel settore del diritto internazionale fiscale
• consulenza organizzativa di contabilità
• gestione del calendario fiscale quotidiano• dichiarazioni fiscali
Gestione degli stipendi e consulenza del lavoro
• rappresentanza dei nostri clienti nel contenzioso tributario
• consulenza in materia previdenziale e di diritto di lavoro
• consulenza per l'organizzazione ottima della situazione
Consulenza aziendale• consulenza sui finanziamenti• predisposizione di budget• pianificazione degli investimenti• valutazione di aziende• consulenza e revisioni straordinarie nel corso di acquisti o di
• consulenza per operazioni aziendali straordinarie
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1 COME OPERARE IN AUSTRIA PER LE IMPRESE ITALIANE?
Le modalità maggiormente utilizzate sono:• Ufficio di rappresentanza• Stabile organizzazione• Società di capitali
2.1 Quando aprire un ufficio di rappresentanza?
L’ufficio di rappresentanza ha una limitata funzionalità, esso può essere aperto se per es. l’attività si limita all’informazione e divulga-zione dei prodotti di una determinata azienda e ne resta esclusa la vendita. L’ufficio di rappresentanza non costituisce di per sé un’en-tità rilevante ai fini delle imposte sui redditi d’impresa, può essere invece ai fini delle imposte indirette, in particolare ai fini dell’IVA i fini delle imposte sui redditi da lavoro dipendente. ).
2.2 Può l’ufficio di rappresentanza assumere del personale in Austria?
L’impresa italiana può assumere personale direttamente in Austria. L’ufficio di rappresentanza non costituisce un’unità autonoma rispetto all’impresa di cui è parte. I redditi percepiti dai dipendenti vengono tassati in Austria e la normativa sul lavoro applicabile non può essere peggiorativa rispetto alla legislazione austriaca e al contratto collettivo di lavoro austriaco
2.3 Può l’ufficio di rappresentanza chiedere il rimborso IVA sulle spese sostenute?
Sì, sempre che non abbia svolto un’attività di vendita, l’ufficio finanziario competente è quello locale dove l’ufficio di rappresentanza è individuato.
3.1 Quando creare una stabile organizzazione?
La stabile organizzazione costituisce un’unità operativa distaccata, ma allo stesso tempo appartenente all’impresa avente sede nello stato di origine. La stabile organizzazione ha una propria struttura dotata di propri mezzi e di personale, nonché di poteri di rap-presentanza per la società cui fa riferimento e svolgente attività d’impresa sul territorio nazionale. I soli utili prodotti nel territorio nazionale sono da assoggettare ad imposte in Austria. Rispetto a una società di capitali non è soggetta ad IRES minim. Sulla dotazione del capitale iniziale non sussistono imposte di registro da versare. Fiscalmente è opportuna la creazione di una stabile organizzazione se non si prevedono nel breve termine la maturazione di utili. In questo caso le perdite maturate nella fase iniziale possono trovare compensazione con gli utili della società a cui appartie-ne. Raggiunta la fase in cui la stabile organizzazione produce utili, si può conferire la stabile organizzazione in una società di capitali e godere della sola tassazione austriaca del 25%.
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3.2 Stabile organizzazione: quale aliquota IRES?
Se si ha una stabile organizzazione di una società di capitali, i redditi vengono tassati con l’IRES. Questa ha un’aliquota del 25%.
3.3 Stabile organizzazione: è fiscalmente conveniente?
Fiscalmente è giustificabile una stabile organizzazione se nella fase iniziale dell’attività ho delle perdite. Se la stabile organizzazione abbia carattere duraturo, ossia non sia ad es. solo un cantiere, e sia parte di una società di capitali e produce utili, il vantaggio della tassazione al 25% può perdersi. Questo succede, quando tali redditi saranno dichiarati in Italia e qui troveranno nuovamente tassa-zione. Per le imposte pagate in Austria si avrà il credito d’imposta, però si dovrà pagare la differenza tra l’aliquota IRES corrisposta in Austria e l’aliquota corrispondente a quella italiana, poiché più elevata. Doppia imposizione non ci sarà, in quanto le imposte pagate in Austria andranno a diminuzione del debito d’imposta in Italia, ma il differenziale tra l’aliquota italiana pari all’2,5% dell’utile prodotto dovrà essere corrisposto al fisco italiano. È possibile altresì che si perdano in parte le agevolazioni fiscali presenti nella legi-slazione tributaria austriaca.
3.4 Stabile organizzazione: che obblighi fiscali e contabili ho?
La stabile organizzazione è trattata come un soggetto limitato d’imposta. Questo significa che sarà tassata per i soli redditi prodot-ti in Austria, quindi dovrà tenere una propria contabilità, redigere un proprio bilancio, dichiarazione dei redditi ed IVA. Presso il registro delle imprese dove è iscritta la stabile organizzazione, deve presentare il bilancio della società a cui appartiene, con opportuna traduzione.
3.5 Stabile organizzazione: un cantiere edile mi costituisce stabile organizzazione?
Un cantiere edile costituisce stabile organizzazione se si prolunga per un periodo superiore a 12 mesi. Sussistono più cantieri ai fini del calcolo dei dodici mesi bisogna valutare se sono connessi economicamente e geograficamente. La conseguenza della qualificazione come stabile organizzazione sta nel dover pagare imposte in Austria per i redditi riconducibili alla stabile organizzazione stessa.
3.6 Stabile organizzazione: quando si ha definitività del ’imposta?
La definitività dell’imposta è un concetto che coincide con l’irripetibilità dell’imposta e si riferisce ad imposte risultanti dalla dichia-razione presentata. Normalmente il fisco italiano per il riconoscimento del credito d‘imposta per le imposte versate all’estero richiede tale definitività. La definitività dell’imposta la ottengo decorso il termine di un mese dalla notifica dell’atto di liquidazione delle imposte da parte dell’amministrazione finanziaria austriaca. Tenuto conto che in Austria non vi è autoliquidazione delle imposte dirette, bensì l’imposta viene liquidata una volta presentata la dichiarazione da parte dell’amministrazione finanziaria, risulta oppor-tuno anticipare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, affinché si ottenga la liquidazione delle imposte e possa diventare definitiva per decorso del termine del mese.
4.1 Quando costituire una società di capitali?
La costituzione di una società è certamente conveniente se si prevede sin da subito di produrre degli utili, in quanto può beneficiare dell’aliquota IRES al 25% senza alcuna limitazione e beneficia altresì di tutte le agevolazioni fiscali presenti nella legislazione tributa-ria austriaca. www.investinaustria.at
4.2 Società di capitali: quale aliquota IRES?
Se si ha una società di capitali, i redditi vengono tassati con l’IRES. Questa ha un’aliquota del 25%.
4.3 Società di capitali: ci sono altre imposte oltre l’IRES?
No. Altre imposte tipo IRAP non esistono.
Sostanziale identità tra utile civilistico e utile fiscale in Austria.
4.4 Società di capitali – a cosa bisogna stare attenti?
I soggetti residenti in Italia, che intendono iniziare l’attività in Austria, tramite una società di capitali, devono effettivamente operare un’attività economica, supportando l’insediamento in Austria con ragioni economico-aziendali. In particolare serve fare attenzione alla c.d. esterovestizione secondo la quale, nonostante la sede legale sia in Austria, si considera comunque esistente in Italia la sede dell’amministrazione (quindi un soggetto residente fiscalmente in Italia) se la società in Austria, in alternativa:• è controllata da soggetti residenti in Italia,• è amministrata da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza da amministra-
Resta fermo che documentata l’effettiva operatività e direzione della società in Austria, la presunzione sull’esterovestizione non può essere applicata. Indipendentemente dalla residenza degli amministratori le decisioni aziendali devono avvenire dall’Austria.
4.5 Spese sostenute prima del ’iscrizione del a società nel registro delle imprese: sono deducibili
e posso recuperare l’IVA sugli acquisti?
Le spese sostenute prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese sono deducibili se inerenti all’attività, altresì l’IVA è detraibile.
4.6 Quante imposte dirette gravano sulle società di capitali?
L’unica imposta esistente in Austria sui redditi delle società di capitali è l’IRES nella misura del 25%. Non esistono ulteriori imposte quali p.e. l’IRAP.
4.7 Dal ’utile civilistico al ’utile fiscale: ci sono brutte sorprese?
No. L’utile fiscale deriva dall’utile civilistico cui sono state apportate variazioni in aumento e diminuzione. Le variazioni in aumento sono costituite dalla presenza di costi del tutto o parzialmente indeducibili. Questi si possono riassumere sostanzialmente in:• svalutazione di partecipazioni in società estere: trova applicazione la direttiva madre e figlia per le quali c’è indeducibilità totale,
• svalutazione di partecipazioni in società nazionali: non si può parlare di indeducibilità del costo, quanto piuttosto di ripartizione
del costo su più esercizi, ossia sette per l’esattezza;
• costo di acquisto di automezzi: l’indeducibilità è parziale ed è solo per la parte che eccede il valore di acquisto di € 40.000;• gli accantonamenti: oltre i 12 mesi sono deducibili all’80%;
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• spese di rappresentanza: nella misura del 50% al netto dell’IVA;• l’utilizzo delle perdite: può avvenire nella misura massima del 75% dell’utile prodotto, il resto viene riportato a nuovo senza limiti
Le variazioni in diminuzione sono costituite dalla presenza di ricavi non tassabili. Questi si possono riassumere a titolo esemplificati-vo in:• dividendi provenienti da società e plusvalenze da alienazione partecipazioni di società per le quali trova applicazione la participa-
• dividendi provenienti da società di capitali nazionali;• premio fiscale su spese per attività di ricerca e sviluppo;• premio fiscale su attività di formazione e aggiornamento.
L’effetto combinato di quanto sopra elencato fa si che normalmente l’aliquota effettiva sia più bassa di quella nominale del 25%.
4.8 Ci sono forme di parametrizzazione dei redditi o imposte minime?
Non esistono forme di parametrizzazione dei redditi. Per le società di capitali è prevista un’IRES minima annuale pari ad € 500 per le società a responsabilità limitata e di € 3.500 per le società per azioni. Tale imposta deve essere versata indipendentemente dal risul-tato d’esercizio. Per gli anni in cui sussiste una perdita non viene persa, ma può essere utilizzata negli anni in cui si maturano utili.
4.9 Riduzione del capitale sociale per perdite: cosa devo fare?
Succede che nella fase iniziale dell’attività una società di capitali, nei primi esercizi si possa azzerare il capitale sociale per effetto delle perdite ed al limite presentare un patrimonio netto negativo. Immediato obbligo di ricapitalizzazione non sussiste, ma comunque l’amministratore deve prendere posizione nella nota integrativa al bilancio di esercizio per giustificare il proseguimento dell’attività.
4.10 Versamenti soci: ci sono imposte da corrispondere?
Versamenti soci scontano normalmente un’imposta pari all’1% degli importi versati. È possibile con opportuni e leciti accorgimenti evitare tale aggravio.
5.1 Agevolazioni per le spese di ricerca e sviluppo: quali e come funziona?
Le spese oggetto di agevolazione sono: spese per il personale dedicato all’attività di ricerca e sviluppo, spese ed investimenti in cespiti direttamente connessi all’attività di ricerca e sviluppo, sempre che questi vengano destinati prevalentemente a tale fine; spese connes-se al finanziamento di attività di ricerca e sviluppo, costi comuni (per es. costi amministrativi pro quota). Il limite per spese di ricerca e sviluppo acquistate da terzi è € 1.000.000. Il meccanismo agevolativo è tale per cui viene riconosciuto un premio del 10% delle spese sostenute, liquidato sul conto fiscale e immediatamente rimborsabile.
5.2 Agevolazioni per le spese per la formazione e l’addestramento del personale: quali e come
Le spese oggetto di agevolazione sono quelle che direttamente sono imputabili alla formazione e addestramento come: seminari e corsi, spese per relatori, costi per l’acquisto di libri, letteratura e riviste specialistiche. www.investinaustria.at
Il meccanismo agevolativo è di due tipi, alternativo e non cumulabile:• o viene riconosciuto un costo figurativo pari al 20% sulle spese sostenute, questo significa a fronte di un esborso di 100 posso
• o viene riconosciuto un premio dell’6% delle spese sostenute, liquidato sul conto fiscale e immediatamente rimborsabile.
Normalmente è più conveniente il premio in quanto viene corrisposto direttamente una volta presentata l’apposita dichiarazione allegata alla normale dichiarazione dei redditi.
5.3 Agevolazioni per gli apprendisti: a quanto ammontano?
Il periodo di apprendistato ha normalmente una durata fino a quattro anni. Le agevolazioni variano in relazione al settore di apparte-nenza (ad esempio nel commercio per il primo anno € 1.470 pari a tre indennità di apprendistato come da contratto collettivo, per il secondo anno € 1.242 pari a due indennità di apprendistato come da contratto collettivo e successivamente € 883 pari a una indennità).
Con la tassazione di gruppo è stata introdotta la possibilità per le imprese organizzate in gruppi di società di capitali di definire una sola base imponibile per tutte le società appartenenti al gruppo, con eventuale compensazione delle perdite, anche oltre confine, e degli utili delle varie società. Altresì è stata introdotta la possibilità di ammortizzare l’avviamento derivato dal maggior valore legato all’acquisto della partecipazione rispetto al valore contabile della stessa).
6.2 Tassazione di gruppo: quando è applicabile e quando mi conviene?
L’opportunità di utilizzare la normativa sulla tassazione di gruppo si pone in caso di un acquisto di società di capitali operativa nel territorio austriaco. Se questa viene effettuata con una subholding austriaca e con questa si crea un gruppo, il maggior valore pagato per la partecipazione rispetto al valore contabile può essere ammortizzato, abbattendo l’utile complessivo dato dalla somma del risul-tato della subholding e della società operativa.
7.1 Costo del personale: quanto è il costo per l’azienda?
Per definire il costo aziendale, dallo stipendio lordo riconosciuto al dipendente, bisogna distinguere tra dipendente e operaio. Pre-messo che il dipendente in Austria ragiona sempre in termini di stipendio lordo e non di netto, lo stipendio lordo costituisce il primo elemento per calcolare il costo aziendale. In Austria lo stipendio viene corrisposto normalmente su 14 mensilità.
In caso di impiegato allo stipendio lordo bisogna aggiungere:• Contributi previdenziali e sanitari in misura pari a 29,8% fino ad un reddito mensile di € 4.440. Eccede lo stipendio € 4.440 (valo-
re valido per il 2013), per la parte eccedente i contributi a carico del datore di lavoro si riducono al 7,9%;
• Versamento del trattamento di fine rapporto pari a 1,53%. www.investinaustria.at
Esempio di calcolo per impiegato (Stipendio esempio)
Stipendio mensile lordo per 14. mensilità
Stipendio netto per impiegato ripartito su dodici mensilità
In caso di operaio allo stipendio lordo bisogna aggiungere:• Contributi previdenziali e sanitari in misura pari a 29,60% fino ad un reddito mensile di € 4.440 (valore valido per il 2013). Ecce-
de lo stipendio € 4.440, per la parte eccedente i contributi a carico del datore di lavoro si riducono al 7,9%;
• Versamento del trattamento di fine rapporto pari a 1,53%.
7.2 Assunzione di un dipendente: cosa fare e a cosa bisogna stare attenti?
In caso di assunzione di un dipendente:• bisogna avere riguardo al corretto inquadramento nel rispetto del contratto collettivo di appartenenza, per il quale risulta opportu-
no avere un curriculum vitae, da cui si può ricavare il livello di formazione e gli anni di esperienza lavorativa;
• è possibile stabilire dei termini di preavviso più breve per il licenziamento da parte del datore di lavoro;• è possibile forfettizzare eventuali straordinari;• è possibile stabilire il consumo degli straordinari mediante tempo libero;• se l’azienda italiana prevede determinati periodi per le ferie e li vuole avere anche per le strutture estere, è opportuno stabilirle
• l’assunzione deve essere comunicata agli enti previdenziali entro la data di inizio di servizio del dipendente.
Il riconoscimento contrattuale dei fringe benefitostituisce un diritto.
7.3 Posso assumere liberamente dipendenti non austriaci?
L’assunzione di persone non austriache è ammissibile ad eccezione di quelle provenienti dai paesi entrati a far parte dell’Unione Eu-ropea dopo il primo maggio 2004, per i quali è previsto un periodo finestra, e di quelle provenienti da paesi extra Unione Europea. Il periodo finestra è terminato il 30 aprile 2011, fanno eccezione però gli stati Romania e Bulgaria per i quali il termine è del 30 aprile 2013. L’assunzione di questi presuppone il rilascio di un permesso di lavoro e vale solo per personale aventi particolari qualifiche e funzioni. Sono previste limitate eccezioni.
7.4 Distacco dipendenti dal ’Italia: che possibilità ho e a cosa devo prestare attenzione?
Qualora ci si avvalga nella struttura austriaca di dipendenti distaccati dall’Italia al fine di evitare l’interruzione dei versamenti nelle casse previdenziali italiane è possibile non corrispondere i contributi in Austria presentando il modello A 1 rilasciato dall’ente previ-denziale italiano agli enti previdenziali austriaci. Circa la modalità di corresponsione dello stipendio questo può:• avvenire direttamente dall’Italia con versamento al dipendente da parte della casa madre italiana dello stipendio al lordo delle im-
poste da corrispondere in Austria. In questo caso il dipendente presenterà la dichiarazione dei redditi annuale e verserà le imposte all’atto della liquidazione da parte dell’ufficio;
• avvenire dall’Italia con versamento prima alla struttura austriaca e successivamente al dipendente al netto delle imposte da versare
in Austria, per le quali la struttura austriaca agisce quale sostituto d’imposta;
• avvenire direttamente da parte della struttura austriaca al netto delle imposte da versare in Austria, per le quali la struttura austria-
ca agisce quale sostituto d’imposta. www.investinaustria.at
Al fine di ottimizzare la tassazione risulterà opportuno ripartire le somme, anche di eventuali premi, da corrispondere su 14 mensilità
7.5 Fringe benefits per dipendenti: quali sono i principali?
I fringe benefits maggiormente applicati sono sulle automobili date in uso privato ai dipendenti e l’appartamento aziendale.
L’automobile costituisce reddito figurativo per il dipendente fino ad un ammontare massimo di € 600 al mese, su tale reddito al di-pendente dovranno essere trattenute le relative imposte. L’ammontare massimo di € 600 deriva da un calcolo risultante dall’1,5% del valore di acquisto dell’automezzo. Per autoveicoli il cui valore di acquisto supera € 40.000 il fringe benefit rimane di € 600 mensili. È possibile la riduzione del fringe benefit del 50% se i chilometri percorsi ad uso privato non superano i 500 chilometri al mese.
L’appartamento aziendale costituisce fringe benefit per il dipendente. In caso di affitto da parte dell’azienda dell’appartamento dato in uso al dipendente costituisce reddito per un ammontare pari sostanzialmente pari al 75% dell’affitto corrisposto.
Telefonino e computer normalmente non costituiscono fringe benefit.
Voli di rientro in Italia per ragioni private costituiscono fringe benefit.
Sui fringe benefits sono da corrispondere per l’azienda i contributi a carico del datore di lavoro (
7.6 Licenziamento del dipendente: cosa fare e a cosa bisogna stare attenti?
Posto che siano stati stabiliti contrattualmente dei termini di preavviso più favorevoli al datore di lavoro (, di norma non sono tenuto a dare giustificazione del licenziamento, salvo eccezioni in caso di dipendenti considerabili socialmente da tutelare (per es. dipendenti anziani, madri con figli a carico ecc.). Altresì non posso obbligare il dipendente al consumo delle ferie non pagate. I termini di preavviso si allungano al maturare di anni di servizio (per es.in caso di impiegato il termine è di sei settimane per i primi due anni di servizio, nel caso di operai vale il singolo contratto collettivo).
7.7 Liquidazione dei dipendenti: come funziona?
Per i rapporti di lavoro iniziati successivamente all’1.1.2003, non si provvede più all’accantonamento in bilancio in un apposito fondo, bensì viene versato un importo mensile in un’apposita cassa (MVK – Mitarbeitervorsorgekassa) pari al 1,53% dello stipendio lord
Per i rapporti di lavoro iniziati antecedentemente all’1.1.2003 vale la vecchia regolamentazione del trattamento di fine rapporto. In questo caso non si corrisponde una somma periodica in una cassa, ma si provvede però alla costituzione di un fondo in bilancio. Il dipendente ha diritto alla liquidazione solo se:• viene licenziato• va in pensione;• ottiene una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;• si licenzia per cause di maternità o per ragioni che impediscono di continuare il rapporto di lavoro riconducibili al datore;• decede lasciando eredi (in questo caso c’è un abbattimento del 50%).
Il dipendente non ha diritto alla liquidazione se: • da le dimissioni o interrompe il rapporto di lavoro senza giustificato motivo;• viene licenziato per colpa grave;• in caso di decesso non abbia eredi. www.investinaustria.at
Sono previste altresì delle disposizioni transitorie per passare dal vecchio sistema al nuovo, su cui però non ci si sofferma per ragioni di sintesi.
7.8 Compensi amministratori: come funzione fiscalmente?
L’inquadramento dell’amministratore di una società di capitali dipende dalla presenza o meno di una sua partecipazione nella società stessa, ovvero l’amministratore: • senza partecipazione è inquadrato come dipendente;• con partecipazione entro il 25% è inquadrato come dipendente;• con partecipazione oltre il 25% è inquadrato come lavoratore autonomo.
8 DISTRIBUZIONE DELL’ UTILE - DIVIDENDI
8.1 Distribuzione di dividendi ai soci: meglio socio persona giuridica o persona fisica?
In risposta a questa domanda si parte dal presupposto che il soggetto percipiente sia residente in Italia.
Se questo è una persona fisica, l’utile distribuito subisce una ritenuta in Austria del 25% a titolo definitivo. Può trovare però appli-cazione la convenzione contro le doppie imposizioni tra Austria ed Italia la quale prevede una riduzione della ritenuta al 15%, previa presentazione di un certificato attestante la residenza fiscale in Italia.
Per la tassazione in Italia a livello di socio persona fisica bisogna distinguere tra partecipazione „qualificata“ e „non qualificata”.
Se la partecipazione è qualificata il 49,72% del dividendo lordo distribuito è soggetto a tassazione in Italia con aliquota marginale con riconoscimento del 49,72% della ritenuta applicata in Austria.
Partecipazione persona fisica "qualificata"
Tassazione Italia aliquota marginale del 43% su 49,72% del lordo distribuito*
Se la partecipazione è non qualificata la tassazione in Italia avviene con ritenuta del 20% sull‘importo netto percepito dalla società austriaca. www.investinaustria.at
Partecipazione persona fisica “non qualificata”
Se il percipiente è una società di capitali allora bisogna vedere se ricorrono i requisiti per l’applicazione della direttiva madre e figlia . In caso positivo le distribuzioni di dividendi non subiscono ulteriore tassazione. In Italia tali utili sono tassati per una minima parte, ossia il 5% del loro ammontare.
Tassazione a livello di persona fisica in Italia di quanto generato dalla società austriaca (Società austriaca > Società italiana > Socio persona fisica)
di cui il 5% da tassare in Italia al 31,40% (IRES+IRAP)
Netto percepito a livello di società italiana
Tassazione Italia aliquota marginale del 43% su 49,72% del lordo*
Netto percepito a livello di persona fisica
di cui il 5% da tassare in Italia al 31,40% (IRES+IRAP)
Netto percepito a livello di società italiana
Netto percepito a livello di persona fisica
Ragionando quindi in una logica di gruppi di imprese organizzati in forma di società di capitali conviene che la partecipazione in una società di capitali austriaca sia detenuta da una società di capitali italiana.
8.2 Esenzione da ritenute per i dividendi distribuiti da società di capitali austriaca a società di
capitali italiana: quali requisiti devono sussistere?
Le distribuzioni di utili sono esenti da imposte se sussistono i seguenti requisiti:• partecipazione nella misura minima del 10%;• detenzione della partecipazione per almeno un anno. www.investinaustria.at
8.3 Esenzione per i dividendi percepiti da società di capitali austriaca provenienti da società di
capitali estere: quali requisiti devono sussistere?
La normativa austriaca non fa distinzione tra società estere aventi sede nella UE e al di fuori della UE. Le distribuzioni percepite non vengono tassate se la società austriaca:• possiede una quota di almeno il 10%;• viene detenuta per almeno un anno.
L’esenzione è esclusa se la società estera percepisce solo redditi passivi, ossia da interessi o da affitti di beni mobili, e la tassazione che subisce nel paese di origine sia inferiore al 15%. Tali elementi debbono sussistere contestualmente per escludere la tassazione.
9.1 Acquisto di immobili: che imposte ci sono da pagare?
L’acquisto di immobili è soggetto ad un’imposta fondiaria pari al 3,5% del valore della compravendita. A tale imposta si deve aggiun-gere un 1,1% di diritti per l’iscrizione della proprietà nel libro fondiario.
9.2 Acquisto di immobili: ci sono imposte dirette?
Gli immobili se non sono locati non producono reddito, quindi non ci sono imposte dirette da pagare su immobili sfitti.
9.3 Acquisto di immobili: ci sono imposte patrimoniali tipo IMU sugli immobili?
Sì, sussiste un’imposta fondiaria calcolata sulla base di un valore (Einheitswert) assimilabile alla rendita catastale italiana. Si precisa altresì che tale imposta ha un valore trascurabile.
9.4 Acquisto di immobili: cessione di immobili ci sono imposte da corrispondere?
La cessione di un immobile, che non costituisce abitazione principale, è soggetta sempre a tassazione nella misura del 25% della plusvalenza generata dalla vendita . In sostanza quindi il 25% della differenza tra prezzo di vendita e spese sostenute per l’acquisto dell’immobile costituisce l’imposta da versare.
10.1 Quando devo presentare le dichiarazioni dei redditi ed IVA e quando devo versare l’imposta?
Se ci si avvale della rappresentanza di un commercialista la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA devono essere presentate entro un anno e quattro mesi.
Se non ci si avvale di un commercialista per l’inoltro telematico della dichiarazione si hanno sei mesi di tempo dal 31.12 dell’anno cui i redditi e l’IVA si riferiscono.
La liquidazione delle imposte a saldo avviene per atto dell’amministrazione finanziaria e sono da corrispondere entro un mese dalla liquidazione
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10.2 IVA e imposte dirette: acconti e liquidazioni periodiche?
Per le imposte dirette vengono previsti degli acconti da corrispondersi trimestralmente e si basano sull’ultima liquidazione d’impo-sta, maggiorati di un 4%. È possibile richiedere la riduzione degli acconti entro il 30 settembre dell’anno cui gli stessi acconti fanno riferimento.
Le liquidazioni periodiche IVA devono avvenire entro il 15 del secondo mese successivo al periodo cui si riferiscono. Entro tale termine deve essere versata anche l’imposta. In caso di un credito d’IVA il rimborso può essere richiesto subito ed avviene in poche settimane da parte dell’amministrazione finanziaria.
11.1 Quando bisogna redigere il bilancio ed entro quando devo depositarlo?
Il bilancio deve essere redatto, approvato e depositato tassativamente entro nove mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
11.2 Quando ho bisogno di un collegio sindacale?
Nella legislazione commerciale austriaca non sussiste tale organo. Sussiste però la certificazione del bilancio d’esercizi
11.3 Quando devo sottoporre a revisione e certificazione un bilancio?
La certificazione del bilancio per le società a responsabilità limitata è necessaria se vengono superati due dei seguenti limiti per due anni consecutivi:• attivo di bilancio di almeno € 4,84 milioni;• fatturato di almeno € 9,68 milioni;• numero di dipendenti di almeno 50 unità. Per le società per azione c‘è sempre l‘obbligo di certificazione del bilancio.
11.4 IAS/IFRS e principi contabili nazionali: quando è necessario un bilancio IAS/IFRS?
Non vi è un obbligo di redazione del bilancio secondo i principi internazionali, ad eccezione delle società quotate che redigono un bilancio consolidato.
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Gli ammortamenti vengono calcolati sulla vita utile del bene. Limitazioni ci sono per gli immobili e gli automezzi: per gli immobili a seconda del tipo l’aliquota varia dal 2% al 3%, mentre per gli automezzi è del 12,5%. Per gli immobili è ammesso un ammortamento più breve se vengono attestate vite utili inferiori, si vedano anche le considerazioni espresse per i leasing
Nella legislazione fiscale austriaca si trova questa distinzione, che in qualche maniera è riconducibile ai principi contabili interna-zionali anche se non è perfettamente identica la definizione. La linea di confine tra leasing operativo e leasing finanziario è legato normalmente al rapporto tra vita utile del bene e durata del contratto, al fatto che possa essere un leasing speciale o che sussistano dei diritti d’opzione all’acquisto. Nella pratica un leasing operativo è assimilato ad un affitto, quindi si registrerà a costo nell’esercizio il canone periodico versato, potendo così accorciare ad esempio nel caso di immobili l’imputazione a costo dello stess). Nel leasing finanziario invece si avrà l’iscrizione nell’attivo del bilancio della società del bene locato e l’imputazione a costo avverrà mediante ammortamento.
12.3 Auto aziendale: quanto posso dedurmi?
Per quanto concerne le auto aziendali bisogna distinguere i costi per l’acquisto dell’automezzo e i costi per la gestione dello stesso.
Con riferimento al costo di acquisto questo può costituire un costo deducibile fino ad un ammontare massimo di € 40.000, per la parte che eccede diventa un costo indeducibile. Deroga a tale limite è ammesso in presenza di un leasing operativo (di fatto affitto).
I costi di gestione sono normalmente deducibili, IVA compresa. L’ammortamento di un automezzo è ammesso nella misura del 12,5%. L’IVA d’acquisto non è detraibile ad eccezione dei monovolumi contenuti in un’apposita lista, stilata e continuamente aggior-nata, del Ministero delle Finanze.
12.4 Fiscalità internazionale: cosa succede se mancano convenzioni contro le doppie imposizioni?
In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni a seconda che i redditi prodotti all’estero subiscano una tassazione con un’a-liquota superiore al 15% trova applicazione il principio dell’esenzione da tassazione in Austria, quindi nulla è più dovuto, se invece i redditi prodotti all’estero subiscono una tassazione con un’aliquota inferiore al 15% trova applicazione il metodo del credito d’impo-sta.
12.5 Con quali paesi sono state stipulate Convenzioni contro le doppie imposizioni?
Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Australia, Bahrain, Barbados, Belgio, Belize, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea, Croazia, Cuba, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Giappone, Grecia, Gran Bretagna, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco, Macedonia, Messico, Moldavia, Mongolia, Nepal, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Svezia, Svizzera, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Tagikistan, Tailandia, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, USA, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam. www.investinaustria.at
Nella normativa fiscale austriaca non esiste una black-list assimilabile alla normativa italiana. Nei rapporti con i paesi a fiscalità privilegiata è richiesta in caso di verifica una maggiore attenzione nel dimostrare l’effettiva sussistenza delle operazioni commerciali con tali paesi.
In realtà l’aliquota massima è del 43,71% per chi percepisce redditi da lavoro dipendente, per effetto della tassazione della 13ma e 14ma con un’aliquota fissa del 6%, e del 43,5% per chi percepisce redditi d’impresa, per effetto delle agevolazioni introdotte dal 2009. Con queste aliquote massime l’Austria si colloca meglio d’Italia, Germania o Francia. La tassazione agevolata al 6% è prevista fino ad un reddito da lavoro dipendente par ad € 12.500,00 di stipendio mensile, oltre tale soglia c’è un incremento di tassazione limitato però temporalmente fino al 2016. La tassazione di persone fisiche viene anche applicata alla quota di partecipazione in società di persone.
Per esercitare un’attività in forma di una ditta individuale, bisogna fare una comunicazione all’amministrazione finanziaria di compe-tenza, normalmente quella dove si ha la residenza, ed ottenere il codice fiscale e la partita IVA. Altresì bisogna verificare presso la camera di commercio se l’attività da svolgere è soggetta al rilascio di un’autorizzazione amministrativa. Se sì il più delle volte si può ottenere un riconoscimento delle qualifiche italiane, in caso contrario bisogna sostenere un apposito esame o comprovare la sussisten-za dei requisiti in base all’esperienza lavorativa maturata.
12.9 Ditta individuale: agevolazioni fiscali
Dal 1° gennaio 2009 è previsto un abbattimento forfetario del reddito che parte dal 13% su un reddito prodotto di € 30.000. Per i redditi che eccedono tale soglia l’abbattimento è legato agli investimenti effettuati, l’abbattimento massimo può arrivare ad € 45.350.
12.10 Ditta individuale – Contributi sociali
L’aliquota ai fini dei contributi pensionistici è del 18,5% (Pensionsversicherung) e quella dei contributi sanitari è del 7,65% (Kranken-versicherung), con un’aliquota complessiva previdenziale e sanitaria pari a circa il 26%. Tali aliquote si applicano fino ad un utile pari a circa € 62.160, oltre no. Inoltre, va versato un contributo annuale fisso di € 101,76 per l’assicurazione contro infortuni (Unfallversicherung)
12.11 Ditta individuale – Contributi sociali: ci sono agevolazioni previdenziali per nuovi
Nei primi anni di attività si può usufruire di un periodo agevolato, precisamente si possono versare i contributi utilizzando come base imponibile degli scaglioni minimi, salvo versare successivamente un eventuale conguaglio per la parte in eccesso limitatamente ai contributi pensionistici. www.investinaustria.at
12.12 Ditta individuale - Fondo indennità di fine attività
Annualmente va versata un’indennità (Selbständigen-Vorsorge) pari all’1,53% dello scaglione utilizzato ai fini assicurativi e tale im-porto, se versato per almeno tre annualità, verrà comunque restituito all’imprenditore una volta ritiratosi.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di un primo strumento pratico e non pretende quindi di essere esaustivo. In caso di proble-matiche concrete non si può prescindere da un’analisi puntuale da parte di un professionista, in quanto da un lato possono essere intervenute modifiche legislative successivamente alla stesura e dall’altro il caso concreto si presenta sempre con sfaccettature che devono essere prese in considerazione.
L’autore per i motivi addotti non si assume responsabilità qualora tale lavoro venga utilizzato direttamente.
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Claudication Treatment Comparative Effectiveness: Authors: Timothy P Murphy, Donald E. Cutlip, Judith G. Regensteiner, Emile R. Mohler III, David J. Cohen, Matthew R. Reynolds, Beth A. Lewis, Joselyn Cerezo, Niki C. Oldenburg, Claudia C. Thum, Alan T. Hirsch. Presenter: Alan T. Hirsch, Chair, on behalf of the CLEVER Study Investigators Acknowledgements and Disclosures Ackn
Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2013 30 en 31 mei Conference Centre Sparrenhorst Nunspeet Programma (onder voorbehoud) Donderdag 30 mei 2013 Opening door de dagvoorzitter Mr. R. (Roderik) van Grieken, directeur/oprichter Nederlands Debat Instituut Welkom door de gastheer en de (toekomst)visie van de NVZA Drs. F.M.P. (Frans) Lindelauf, voorzitter NVZA, hoofd ziekenhuisapotheek