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5.01 Stato al 1° gennaio 2011
Prestazioni
complementari
all’AVS e all’AI

Introduzione
1 Le prestazioni complementari all’AVS e all’AI sono d’ausilio
quando le rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell’assicurato. Sono un diritto e non un intervento assistenziale. Assieme all’AVS e all’AI le prestazioni complementari (PC) fanno parte della sicurezza sociale del nostro Stato. 2 Le prestazioni complementari sono assegnate dai Cantoni
e si dividono in due categorie:  prestazioni annuali pagate mensilmente (cfr. N. 4-12) e  rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (cfr. N. 13-18). 3 Le prestazioni complementari sono concesse alle persone:
 che hanno diritto a una rendita dell’AVS (anche anticipata), a una rendita dell’AI (intera, tre quarti, mezza, un quarto) o, a partire dal compimento del 18° anno d’età, a un assegno per grandi invalidi dell’AI o che beneficiano di un’indennità giornaliera dell’AI per un periodo di almeno sei mesi;  che sono domiciliate in Svizzera e vi dimorano effettivamente e  che sono in possesso della cittadinanza svizzera. Possono ricevere le PC anche stranieri che vivono ininterrottamente in Svizzera da almeno dieci anni, oppure, se rifugiati o apolidi, da cinque. Di regola le PC sono conces-se senza alcun periodo d’attesa ai cittadini o alle cittadine di uno Stato membro dell’UE cui è applicabile l’accordo sulla libera circolazione delle persone (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dell’AELS (I-slanda, Liechtenstein, Norvegia). Le persone che non hanno diritto a una rendita perché non hanno versato contributi all’AVS/AI o l’hanno fatto per troppo poco tempo possono far vale-re il diritto a PC se soddisfano determinate condizioni. Prestazioni complementari annue
4 Le prestazioni complementari annue corrispondono alla
differenza fra le spese riconosciute e i redditi computabili. Nel calcolo si di-stingue tra persone che vivono a casa e persone che vivono in un istituto. 5 In entrambi i tipi di calcolo vengono riconosciute le seguenti
spese:  spese di natura professionale fino ad un importo pari al reddito lordo  costi di manutenzione di edifici e tassi ipotecari fino ad un importo pari al  importi forfetari annui per l’assicurazione malattie obbligatoria fissati dalla Confederazione per ogni singolo Cantone;  contributi all’AVS/AI/IPG;  i contributi di mantenimento pagati in virtù del diritto di famiglia, p. es. gli 6 Per le persone che vivono a casa, sono riconosciute le
seguenti spese:  per il fabbisogno vitale minimo annuo: per  la pigione annua e le spese accessorie di un appartamento. Per le persone che vivono in un immobile di loro proprietà è conteggiato come pigione il valore locativo. Per le persone sole è possibile computare al massimo 13 200 franchi. Per le coppie di coniugi e le persone con figli sono riconosciuti 15 000 franchi al massimo. Esempio: Per le persone che vivono in un immobile di loro proprietà si possono compu-tare spese accessorie per un importo forfetario di 1 680 franchi. Qualora sia necessario un appartamento dove sia possibile spostarsi con una sedia a ro-telle, l’importo massimo per le spese di pigione è aumentato di 3 600 franchi. 7 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale
vengono riconosciute le spese seguenti:  la tassa giornaliera. I Cantoni possono fissare un importo massimo;  l’importo per spese personali come l’acquisto di abiti, prodotti per l’igiene corporale, giornali, imposte ecc. L’importo è fissato dai Cantoni. 8 Sono computati interamente come reddito:
 le rendite dell’AVS e dell’AI, della cassa pensioni (previdenza professio- nale), dell’assicurazione militare e dell’assicurazione contro gli infortuni e le rendite delle assicurazioni sociali straniere. Vengono prese in considera-zione le rendite dell’anno in corso;  i redditi provenienti dalla sostanza come interessi, pigioni, subaffitti, fitti o  il valore locativo della propria abitazione;  i contributi di mantenimento pagati in virtù del diritto di famiglia come gli  le prestazioni sostitutive come le indennità giornaliere pagate dalla cassa malati, dall’assicurazione invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupa-zione o dall’assicurazione contro gli infortuni;  le prestazioni periodiche dei datori di lavoro;  il reddito da lavoro dei beneficiari di un’indennità giornaliera dell’AI;  le entrate e le parti di sostanza a cui l’assicurato ha rinunciato;  una parte della sostanza, nella misura in cui questa superi i 37 500 franchi per le persone sole e i 60 000 per le coppie di coniugi. Il valore degli immobili ad uso abitativo personale è computato nella misura in cui ecceda i 112 500 o, nei casi seguenti, i 300 000 franchi:  un immobile di proprietà di una coppia di coniugi è abitato da uno dei due, mentre l’altro vive in un istituto o in ospedale  il coniuge beneficiario di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’AINF o dell’AM abita in un immobile di proprietà di uno o di entrambi i coniugi  un immobile di proprietà di una persona sola è abitato dal proprietario, che beneficia di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’AINF o dell’AM. Qualora le franchigie siano superate, una parte di esse è computata come reddito. Questa parte ammonta: in caso di rendita d’invalidità a Se l’assicurato vive in un istituto, la quota può ammontare fino a un quinto a seconda della regolamentazione cantonale. Esempio per persona sola beneficiaria di rendita di vecchiaia: 9 È computato per due terzi il reddito proveniente da un’attività
lucrativa – eventualmente ipotetica – al netto delle spese professionali, dei contributi alle assicurazioni sociali e di una franchigia di 1 000 franchi per le persone sole e di 1 500 per le coppie di coniugi. 10 Non sono computati come reddito:
 le prestazioni dei parenti;  le prestazioni assistenziali pubbliche o private e quelle dell’aiuto sociale  gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali (con eccezioni per gli assicurati che soggiornano in un istituto);  le borse di studio e altri sostegni finanziari alla formazione. 11 Nel caso di coppie sposate di cui almeno uno dei coniugi vive
in un istituto o in un ospedale la PC annua viene calcolata separatamente per ogni coniuge. I redditi e la sostanza computabili della coppia sono ripartiti tra i coniugi in ragione di metà ciascuno. 12 Se il reddito o la sostanza di un beneficiario di PC si riduce
o aumenta notevolmente, la PC viene adeguata anche nel corso dell’anno civile (cfr. N. 22). Spese di malattia e d’invalidità
13 Le spese possono essere rimborsate solo se non sono già
coperte da un’assicurazione (cassa malati, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione di responsabilità civile, assicurazione per l’invalidità ecc.). 14 Oltre alle prestazioni complementari annue, le persone aventi
diritto a PC possono farsi rimborsare anche le spese seguenti:  trattamenti dentistici (trattamento semplice, adeguato ed economico);  aiuto, cura e assistenza a domicilio o in strutture diurne;  spese supplementari per un regime dietetico d’importanza vitale;  trasporto al luogo di trattamento più vicino;  spese per mezzi ausiliari;  partecipazione ai costi della cassa malati (aliquota percentuale e franchi- gia) fino a un importo annuo di 1 000 franchi;  balneoterapie e soggiorni di convalescenza prescritti dal medico. I costi di malattia rimborsabili sono definiti dai Cantoni. 15 Se, essendo le entrate superiori alle uscite, non è versata
alcuna PC annua, le spese di malattia e d’invalidità sono rimborsate nella mi-sura in cui superano l’eccedenza delle entrate. 16 Oltre alle PC, per le spese di malattia e d’invalidità è possibile
rimborsare annualmente al massimo i seguenti importi: I Cantoni possono tuttavia prevedere importi superiori. 17 Per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi dell’AI o
dell’assicurazione contro gli infortuni che vivono in casa propria l’importo è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato ed a 60 000 in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno. 18 Il rimborso delle spese dev’essere richiesto entro quindici
mesi dall’emissione della fattura. Le spese di malattia e d’invalidità e le spese per mezzi ausiliari possono essere rimborsate solo per l’anno civile in cui è avvenuto il trattamento o l’acquisto. Richiesta e decisione, inizio e fine del diritto
19 Chi vuol far valere il proprio diritto a una prestazione comple-
mentare deve annunciarsi presso il competente organo PC (cfr. N. 25), dove potrà ritirare i formulari ufficiali per la richiesta. Una volta compilati, i formulari possono essere inoltrati dal richiedente, dal suo rappresentante legale o da parenti stretti. 20 L’organo PC comunica per iscritto la sua decisione. La persona
interessata può interporre opposizione. 21 Se sono soddisfatte tutte le condizioni per la sua assegnazione,
il diritto a prestazioni complementari nasce il primo giorno del mese in cui è stata inoltrata la richiesta. Si estingue alla fine del mese in cui una delle con-dizioni richieste non è più soddisfatta. Obbligo d’informare
22 Ogni mutamento delle condizioni personali e ogni variazione
importante della situazione materiale devono essere comunicati immediatamen-te all’organo competente. Lo possono fare i beneficiari di PC, il loro rappresen-tante legale, una terza persona o un’autorità. Fanno parte dei cambiamenti:  cambiamenti d’indirizzo  cambiamenti della pigione  inizio o fine di un impiego  aumento di una prestazione del datore di lavoro attuale o di quello prece- dente, di una cassa pensioni o di un istituto di previdenza  eredità o donazione  cessione dei beni  vendita di un bene immobile  ricovero o uscita da un ospedale o istituto  inizio della concessione di prestazioni regolari da parte di una cassa malati Chi non annuncia tali cambiamenti o fornisce dati non corrispondenti al vero nella domanda di PC deve restituire le prestazioni indebitamente riscosse. Canone radiotelevisivo
23 I beneficiari di prestazioni complementari annue AVS o AI
(federali) sono esentati dall’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo previo inoltro della decisione del competente organo PC alla Billag SA, casella po-stale, 1701 Friburgo. La richiesta di esenzione può essere inoltrata già prima di aver ricevuto la decisione. Valutazione dei propri redditi e informazioni
24 Chi desideri calcolare approssimativamente se può beneficiare
di prestazioni complementari può farsi spedire l’apposito foglio dal compe-tente organo PC. Le richieste di prestazioni complementari all’AVS e all’AI vanno inoltrate di regola presso le agenzie comunali dell’AVS. Sul sito Inter-net della Pro Senectute (www.pro-senectute.ch) è possibile calcolare ap-prossimativamente le PC cui si ha diritto. 8 25 Per maggiori informazioni ci si può inoltre rivolgere ai compe-
tenti organi PC, generalmente ubicati presso la cassa di compensazione del Can-tone di residenza: http://www.avs-ai.info/andere/00150/index.html?lang=it. Fanno eccezione alla regola i seguenti cantoni: Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt, Grenzacherstrasse 62, Postfach, 4005 Basel Per Riehen e Bettingen: Gemeindeverwaltung Riehen, 4125 Riehen Service des prestations complémentaires (SPC), route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 Ufficio comunale per la città di Zurigo: Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich, Amtshaus, Molkenstrasse 5/9, 8026 Zürich 4 Per la città di Winterthur: Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Winterthur, Lagerhausstrasse 6, Postfach, 8402 Winterthur Esempi di calcolo
26 Persona sola beneficiaria di PC a casa
27 Coppia di coniugi beneficiari di PC a casa
28 Persona sola beneficiaria di PC residente in un istituto
Legge sull’unione domestica registrata
29 In questo promemoria, i termini relativi allo stato civile hanno
anche il significato seguente:  matrimonio: unione domestica registrata,  divorzio: scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata,  vedovo/a: partner registrato superstite. 30 Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva.
Gli importi sono menzionati a titolo indicativo. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Edizione novembre 2010. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte. Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 5.01/i. È disponibile anche su Internet, all’indirizzo www.avs-ai.info.

Source: http://www.lugano.ch/dms/site-lugano/sportello-online/cittadino/AVS-AI-Richieste/prestazioni-complementari/opuscolo%205.01.pdf

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