Informazioni in merito alla legalizzazione e traduzione degli atti e certificati originali di stato civile e/o anagrafe formati all'estero da autorità estere
Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all'estero da autorità
estere devono essere legalizzati, a meno che non siano rilasciati da un paese con cui
vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione dalla legalizzazione.
Inoltre, se i documenti sono scritti in lingua straniera, devono essere muniti di
traduzione ufficiale. Modalità di legalizzazione
la firma va legalizzata presso l'autorità diplomatico-consolare italiana nel Paese. eventuali documenti rilasciati in Italia dall'autorità consolare straniera:
la firma va legalizzata presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura
che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il
documento. Solitamente anche le altre Prefetture possono procedere alla legalizzazione;
tuttavia, se il Console si è insediato da poco tempo, può accadere che la firma non sia
ancora stata registrata presso le altre Prefetture.
In base alla Convenzione firmata a Londra il 7.6.1968 sulla soppressione della
legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari, sono esenti da
legalizzazioni i seguenti Paesi: Austria, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Spagna, Svezia, Svizzera,Turchia.
Sono esenti da legalizzazione a prescindere dal luogo di loro formazione:
gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba),
Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Esenti da legalizzazione gli atti rilasciati in Polonia dal 28.3.2003, di cui all’art. 2 della
Convenzione di Atene 15.9.1977 (atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la
situazione familiare delle persone fisiche, la nazionalità, il domicilio o la residenza)."
gli atti e i documenti rilasciati all'estero dalle seguenti Nazioni, aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961, a condizione che rechino "l'Apostille" (apposita timbratura quadrata, scritta in lingua francese, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante):
Andorra, Anguilla, Antartico Britannico, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina,
Armenia, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia, Bosnia-
Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Dominica, El
Salvador, Estonia, Falkland, Fiji, Georgia, Giappone, Gibilterra, Grenada, Guadalupe,
Guernsey, Hong Kong, Isole Chayman, Isole Gilbert e Ellice, Isole Marshall, Isole
Normanne, Isole Salomone Britanniche, Isole Turcks e Caicos, Isole Vergini Britanniche,
Isole Wallis e Futura, Israele, Jersey, Jugoslavia, Kazakhistan, Lesotho, Lettonia, Le
Nuove Ebridi, Liberia, Lituania, Macao, Malawi, Malta, Man, Mauritius, Mayotte
Martinica, Messico, Miquelon, Moldova, Montserrat, Namibia, Niue, Nuova Zelanda,
Panama, Polinesia Francese, Princip. Monaco, Riunione, Romania, Russia, Saint
Christopher e Nevis, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia-Montenegro, Seychelles,
Suriname, Svezia, Swaziland, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e
Tobago, Ucraina, Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.
Atti provenienti dall’Argentina.
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il
9.12.1987, ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533, disciplina lo scambio degli atti dello
stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della
firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati.
Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o
diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di
"Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell’art. 6 ultimo periodo
"L'Apostille" si applica solo ai documenti prodotti all'estero nei paesi aderenti alla
suddetta Convenzione, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia
dall'autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla legalizzazione
La Svezia rappresenta un'eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere
legalizzati, mentre quelli rilasciati dall'autorità consolare svedese in Italia non
necessitano di alcuna formalità. Traduzione ufficiale
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere muniti di una traduzione in
lingua italiana certificata conforme al testo straniero da:
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero
un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000
L'elenco dei traduttori ufficiali è disponibile presso la Cancelleria del Tribunale.
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" Art. 30 e segg. D.P.R. 3.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" Art. 21
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